Art. 25.
(Rappresentante per la sicurezza).

      1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
      2. Nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle

 

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aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
      3. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
      4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
      5. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:

          a) un rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 200 dipendenti;

          b) tre rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;

          c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive.

      6. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria, con il rispetto dei contenuti minimi previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.